Art. 1
1. 1. Ai fini della presente Convenzione, il termine «tortura» designa qualsiasi
atto con ilquale sono inflitti a una persona dolore o sofferenze acute, fisiche o
psichiche, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona
informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha
commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su
di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque
altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o
tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona
che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso
espresso o tacito. Tale termine non si estende al dolore o alle sofferenze derivanti
unicamente da sanzioni legittime, ad esse inerenti o da esse provocate.
Pubblicazioni Centro Studi per la Pace
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2. 2. Il presente articolo lascia impregiudicato ogni strumento internazionale e
ogni legge nazionale che contiene o può contenere disposizioni di portata più ampia.